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Il Castagno negli Statuti delle Comunità amiatine Piancastagnaio ('400) Questo detto castagneto deve essere riguardato nel tempo delle castagne dal danno di taglio e fuoco e tal riguardamento lo devono fare li Decinarj, li quali sono obligati in caso di detto danno o denunziare il dannatore, o supplire del proprio per il pago di esso. Si domandano Decinarj, perché hanno in consegna dieci decine di dieci arbori per ciascuno del detto castagneto et uno di essi si domanda Capo-dieci che ha per obligo andare ad insegnare le decine agl'altri nove dei suoi compagni. Sichè il detto castagneto al tempo della castagnatura è non solo riguardato dal compratore e Guardie del danno dato, ma anco da detti Decinarj che sono trenta e ciascuno ha nove persone sotto di sé. Torna all'indice Statuti delle Comunità amiatine |
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